Stipendio, è il datore a dover provare il pagamento
Il dipendente non è tenuto alla prova eccetto nel caso in cui contesti l’importo ricevuto
Spetta al datore di lavoro l’onere della prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. L’inversione di tale onere si realizza solo nel caso in cui sia il dipendente a contestare l’importo effettivamente erogato.
E non solo. La firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga non dimostra l’effettivo adempimento da parte del datore. La firma è valutata solamente come prova dell’avvenuta consegna della busta paga ma non del pagamento.
Per fornire la prova del pagamento il datore dovrà fornire idonea documentazione dello stesso dimostrando che sia in effetti stato eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore. La prova spetta al lavoratore solo nell’ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata.