Congedo di paternità: un anno per prescrizione e decadenza

Chiariti i termini dall’INPS: in entrambi i casi si applica il termine annuale di decadenza

Congedo di paternità: un anno per prescrizione e decadenza

L’INPS ha chiarito i termini di prescrizione e di decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio. Ecco nel dettaglio cosa è stato precisato:

  • riguardo al termine di prescrizione, si applica il termine annuale. Ciò in quanto la Cassazione riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia;
  • in merito alla decadenza, invece, è stata conferma l’applicazione del termine annuale. Questo in considerazione di alcune decisioni della Cassazione in materie analoghe e anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, l’INPS, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, ha ritenuto che il termine di un anno si armonizzi con la decadenza cui è soggetto il congedo di maternità.  

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