Aziende speciali, contributi anche per la cassa integrazione

In chiaro la contribuzione minore delle cosiddette ex municipalizzate

Aziende speciali, contributi anche per la cassa integrazione

Le contribuzioni minori dovute per il personale dipendente delle aziende speciali, vale a dire le soprannominate “ex municipalizzate”, riguardano:

  • l’assicurazione economica di malattia;
  • l’assicurazione economica di maternità;
  • gli assegni per il nucleo familiare (ex CUAF);
  • il Fondo di Garanzia;
  • il Fondo di Tesoreria;
  • la NASpI;
  • il Fondo di integrazione salariale,
  • la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Con riguardo alla CIGS, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo

Le aliquote contributive da applicare sono le seguenti:

Assicurazione

Aliquota

NASpI (contribuzione ordinaria)

 1,31%

NASpI (contribuzione Art. 25, L. n. 845/1978)

0,30%

Fondo di Garanzia TFR                                     

0,20% (0,40% per i dirigenti industria)

Maternità

industria: 0,46%

terziario: 0,24%

 

Malattia

 

industria (solo operai): 2,22%

terziario: 2,44%

Ex CUAF                                                     

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FIS - Datori di lavoro fino a 5 dipendenti

(di cui 0,17% a carico del dipendente)

0,50%

FIS - oltre 5 dipendenti

(di cui 0,27% a carico del dipendente)

0,80%

CIGS                                           

0,90%

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